Il proscioglimento da parte del GUP del bancario, accusato di praticare interessi usurari, viene annullato dalla Cassazione, che ancora una volta ne censura il travalicamento dei confini del sindacato giurisdizionale.
Pubblicato il 24/05/16 18:00 [Doc.1132]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Cass. Pen., II Sez., Sentenza n. 21051/2016, Ud. 3/5/2016, Dep. 20 maggio 2016.
La Suprema Corte, dopo aver anche evidenziato il presupposto erroneo da cui il GUP è partito â i.e. lâimputato non disponeva di autonomia tale da mettere in discussione le modalità di computo degli interessi praticate dalla banca, quando invece, quale vice direttore centrale, era proprio colui che determinava o concorreva a determinare le condizioni di erogazione del credito â ne annulla la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., con rinvio degli atti ad un diverso Giudice dellâudienza preliminare per la formulazione di un nuovo giudizio, sulla scorta del seguente principio di diritto:
âIl GUP, ai fini della pronuncia di non luogo a provvedere a norma dellâart. 425 c.p.p., comma 3, deve limitarsi a valutare â sulla base di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale â se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere lâaccusa in giudizio, in modo così radicale da rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti ed agli approfondimenti probatori che ivi potranno essere disposti. Nellâeffettuare tale valutazione, il GUP non può procedere ad una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio né può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza dellâimputato (che è riservato al Giudice del dibattimento in esito allâassunzione delle prove), essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico dellâimputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorieâ.
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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