Accertamento dell'abusività della clausola contenuta nel contratto concluso dal datore di lavoro nell'interesse del lavoratore
Pubblicato il 10/11/22 00:00 [Doc.11320]
di Redazione IL CASO.it


L'accertamento in ordine all'abusività delle clausole è precluso quando non sia intervenuta trattativa tra il professionista e la parte debole, per essere quest'ultima solo il beneficiario e non la parte contraente; in tal caso, la preclusione discende, infatti, non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto oggetto di specifica trattativa, bensì dalla circostanza che, in mancanza di trattativa tra professionista e consumatore, non è configurabile la predisposizione unilaterale della clausola, predisposizione che costituisce fonte di possibile abuso nella vicenda di formazione del contratto.

Occorre inoltre considerare che, nell'ipotesi in cui il professionista abbia trattato con una parte contrattuale diversa dal consumatore o da un ente che ne rappresenti gli interessi, equiparare il terzo beneficiario del contratto al consumatore-contraente significherebbe precludere al reale contraente la possibilità di dare la prova contraria in ordine alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 33 codice del consumo.

[Fattispecie in tema di contratto concluso dal datore di lavoro con la compagnia di assicurazioni nell'interesse del lavoratore.]


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