Liquidazione di quota di società persone, prescrizione dei diritti sociali ed alla ripartizione degli utili e curatore ad processum
Pubblicato il 28/12/22 00:00 [Doc.11542]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Gianluigi Passarelli.

Con lo strumento di cui all'art. 78 c.p.c., il legislatore ha contemplato il caso in cui, ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società, viene con esso conferita ad un curatore estraneo alla compagine sociale, la legittimazione processuale a stare in giudizio (cd. curatore ad processum), con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società.

Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza.

Per i diritti che discendono dall'art. 2949 c.c., così come quelli ad oggetto la ripartizione degli utili, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, in deroga all'ordinario termine decennale previsto per le obbligazioni contrattuali.

Non trova applicazione la condanna punitiva di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. ogniqualvolta difetta il presupposto dell'abuso dello strumento processuale, come nel caso in cui il diritto azionato è stato dichiarato estinto in forza di un'eccezione nella disponibilità dei soggetti convenuti e che, quindi, in tesi poteva anche non essere esercitata.


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