Onere del contribuente di comunicare la variazione di indirizzo
Pubblicato il 06/01/23 00:00 [Doc.11547]
di Redazione IL CASO.it


E' onere del contribuente indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e a tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, così come in caso di fallimento prevede l'art. 49 l. fall. nei confronti dell'organo concorsuale (nonché l'attuale art. 149 CCI), non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio.


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