L'estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio di impunità
Pubblicato il 06/01/23 00:00 [Doc.11550]
di Redazione IL CASO.it


È quanto avviene in particolare nel caso in cui, secondo il diritto internazionale, lo Stato membro richiesto sia tenuto ad estradare l'interessato e lo Stato terzo richiedente l'estradizione non presti il proprio consenso all'esecuzione della pena sul territorio dello Stato membro richiesto La Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Germania, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, l'estradizione di un bosniaco che possiede anche la cittadinanza croata e che, in tale qualità, è un cittadino dell'Unione. Secondo il Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera (Germania), la Germania è in linea di principio obbligata ad estradare l'interessato in forza degli impegni assunti nei confronti della Bosnia-Erzegovina nell'ambito della Convenzione europea di estradizione. Esso si chiede, tuttavia, se il diritto dell'UE osti all'estradizione, e ciò alla luce del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ma anche del divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. Infatti, la legge fondamentale tedesca vieta l'estradizione dei cittadini tedeschi verso uno Stato terzo. In questo contesto, il diritto dell'Unione consente una differenza di trattamento tra i cittadini tedeschi e i cittadini di altri Stati membri aventi, come l'interessato, residenza permanente nel territorio nazionale, nel senso che questi ultimi cittadini non beneficiano di tale divieto, soltanto se detta differenza si fonda su considerazioni oggettive ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
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