La vexata quaestio delle modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.) â Le precisazioni della Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano.
Pubblicato il 02/06/16 18:51 [Doc.1163]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
MASSIMA
"Alla luce del nuovo testo dellâart. 2464, comma 4, c.c. (introdotto allâart. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:
(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società ;
(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dellâatto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dallâatto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante;
(c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società , in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a."
Segnalazione Donato Giovenzana â Legale dâimpresa.
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