Riforma delle impugnazioni: retroattività e tutela del diritto alla difesa
Pubblicato il 01/02/23 11:16 [Doc.11673]
di Redazione IL CASO.it


Processo penale - Impugnazione ai fini civili - Riforma di cui al d.lgs. 150 del 2022 - Applicazione

Il carattere sostanziale e non meramente formale dell'esigenza di protezione del diritto di difesa induce a ritenere che la nuova disciplina di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, ossia all'impugnazione di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, quando, ai sensi dell'art. 99-bis del d.lgs. 150 del 2022, è entrata in vigore la normativa che si esamina.


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