Concorso del commercialista nella condotta delittuosa del contribuente: inserimento nella dichiarazione dei redditi di dati non veritieri
Pubblicato il 11/02/23 12:17 [Doc.11709]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Sussiste la colpa del fiscalista,
se "Unico" non dice la verità
8 Febbraio 2023
Avendo indicato dati falsi finalizzati all'abbattimento dell'imponibile è indubbia la responsabilità del consulente tanto più se le stesse violazioni sono emerse da accertamenti verso altri clienti
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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 3352 del 3 novembre 2022, ha stabilito che il concorso del commercialista nella condotta delittuosa del contribuente può essere configurato con l'inserimento, da parte del professionista, nella dichiarazione dei redditi, di dati che risultino non veritieri, finalizzati all'abbattimento del reddito imponibile, circostanza che integra, quanto meno, il requisito soggettivo della colpa professionale.

La vicenda in analisi prende le mosse dalla condotta dell'Agenzia delle entrate che, nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, aveva riscontrato una serie di anomalie sulla posizione fiscale di diversi soggetti.
Pertanto, l'ufficio procedeva a controlli incrociati dai quali, in sintesi, emergeva che un cospicuo numero di imprenditori e di lavoratori autonomi aveva commesso violazioni fiscali tali da elidere totalmente o abbattere grandemente le imposte dovute o di creare crediti inesistenti.
Ebbene, tutti i contribuenti, la cui posizione era stata oggetto del suddetto controllo, erano assistiti dallo stesso consulente tributario, il quale risultava, altresì, come soggetto che aveva trasmesso le relative dichiarazioni fiscali.
All'esito del controllo veniva emesso un atto di contestazione, notificato al commercialista.

A seguito di ricorso del contribuente, la Ctp di Cosenza lo accoglieva, esponendo una serie di considerazioni relative alle violazioni tributarie, poste in essere da una Snc ma alle quali sarebbe stato estraneo il commercialista.
La sentenza di prime cure, tuttavia, veniva gravata di appello da parte dell'Amministrazione secondo la quale, invece, il fiscalista, con le proprie competenze tecniche, aveva coadiuvato la Snc e, come esposto nell'atto impugnato, tanti altri contribuenti suoi assistiti nel compimento delle violazioni tributarie, consentendo, mediante l'indicazione di dati non corretti, di non pagare imposte o di pagarle in misura inferiore rispetto a quella dovuta nonché di conseguire crediti d'imposta non spettanti.

La sentenza
Nell'accogliere l'appello erariale, la Corte di giustizia tributaria della Calabria premette che l'avviso di accertamento a carico del consulente fiscale della Snc era stato emesso legittimamente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 Dlgs n. 472/1997 (secondo cui, qualora il professionista concorre nella violazione tributaria commessa dal cliente, ciascuno di loro soggiace alla sanzione per questa disposta), sicché egli avrebbe partecipato consapevolmente in violazioni tributarie proprie della società.

Al riguardo, pur essendo richiamata dall'ufficio accertatore la mera qualità del consulente quale "intermediario" della presentazione, per via telematica, delle dichiarazioni modello Unico, Iva e Irap, non risultava contestato dal professionista l'assunzione dell'incarico professionale, per conto del cliente, della predisposizione delle dichiarazioni.
Pertanto - osserva la Corte - trattandosi dell'inserimento in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all'abbattimento del reddito di imponibile, sussiste, indubbiamente, attesa la specifica attività professionale svolta dal consulente, anche il requisito soggettivo della condotta concorsuale costituito, quanto meno, dalla colpa del commercialista.

Tra l'altro, è opportuno ricordare in sede di commento, che se, tipicamente l'attività del consulente fiscale si configura come obbligazione di mezzi, in cui il professionista si obbliga a svolgere una determinata attività senza che da ciò derivi necessariamente un certo esito, l'incarico alla predisposizione e all'invio della dichiarazione - conferito nel caso in esame - assume pure il carattere di obbligazione di risultato, che è tenuto a perseguire il fiscalista, a pena di inadempimento dell'obbligazione assunta.

Il richiamo alla norma sanzionatoria di riferimento, unito ai fatti di specie, consente ai giudici calabresi di ritenere accertata la capacità di favorire la violazione della norma tributaria e di configurare il concorso del professionista nella condotta illegittima attribuita al cliente a prescindere dalle ulteriori considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento di contestazione, aventi carattere rafforzativo, relative alla pluralità ed organicità del fenomeno criminoso, in riferimento agli ulteriori accertamenti, di identico contenuto, condotti nei confronti di altri clienti dello studio del commercialista in questione.
Da qui, la conclusione del Collegio calabrese circa la corretta configurabilità del concorso del commercialista nella realizzazione delle condotte illegittime attribuite al proprio cliente.


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