Col fallimento viene meno la legittimazione attiva dei soci contro gli amministratori nel giudizio di responsabilità, ex art. 2476 c.c., in quanto la prosecuzione dell’azione spetta solo al curatore fallimentare, ex art. 146 L. F.
Pubblicato il 04/06/16 14:09 [Doc.1173]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Civ., sez. I, Sent. n. 11264, ud. 04/05/2016, dep.31/05/2016.

La Suprema Corte dopo aver precisato che

- nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le società per azioni e - oggi - dall'art. 2476 c.c. per quelle a responsabilità limitata, confluiscono nell'unica azione prevista dall'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall. - nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 130 - di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l'azione già di loro spettanza, essendo quest'ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall'azione di massa, e non potendo - quindi - finchè dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorchè il curatore rimanga inerte;

- la sostituzione del curatore alla società fallita, in persona dei suoi legali rappresentanti, nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità rappresenta soltanto una particolare manifestazione specifica del generale effetto, previsto nell'art. 43 l. fall., comma 1, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio esclusivamente il curatore;


- con particolare riferimento poi all'azione sociale disciplinata dall'art. 2476 c.c., comma 3, anche la dottrina ha evidenziato che la legittimazione speciale del socio ha natura derivativa rispetto a quella della società, come confermato dalle disposizioni in merito al suo diritto al rimborso delle spese di lite (art. 2476 c.c., comma 4) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476 c.c., comma 5), nonchè in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione si giova esclusivamente il patrimonio sociale,

ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“in tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di s.r.l., ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., è il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione. Sicchè, quando nel corso dell'appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l'azione, la causa deve essere dichiarata senz'altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.”

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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