I doveri informativi dell'intermediario in ordine al singolo comparto (Toro Fund CL A EUR)
Pubblicato il 21/02/23 08:41 [Doc.11748]
di Redazione IL CASO.it


La dichiarazione sottoscritta dall'investitore di "aver ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi" all'acquisto di un quote di un determinato comparto non è idonea a fornire la prova di aver consegnato al cliente il KIID relativo a tale comparto.

L'intermediario è, infatti, tenuto ad offrire la prova di aver consegnato al cliente proprio i documenti riferibili a ciascuno specifico comparto del fondo di volta in volta rilevante, in quanto soltanto in tal modo è possibile comprovare, in presenza di una serie di investimenti caratterizzati, pur nell'apparente unicità del prodotto, da un significativo livello di diversificazione, che il cliente sia stato messo in condizione di avere contezza, in concreto, delle diverse sfumature e intensità del rischio di volta in volta assunte (Decisione ACF n. 2501 del 27 aprile 2020).


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