Il calcolo automatizzato della probabilità che una persona sia in grado di saldare un debito costituisce una profilazione ai sensi del RGPD?
Pubblicato il 18/03/23 00:00 [Doc.11825]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-634/21 | SCHUFA Holding e a. (Scoring) e nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 SCHUFA Holding e a. (Esdebitazione)

Il giudice deve poter esercitare un controllo giurisdizionale completo su ogni decisione giuridicamente vincolante adottata da un'autorità di controllo del RGPD

La causa C-634/21 verte su una controversia che oppone un cittadino al Land Hessen, rappresentato dal responsabile della protezione dei dati e della libertà d'informazione di detto Land (in prosieguo: l'«HBDI»), con riferimento alla protezione dei dati di carattere personale. Nell'ambito della sua attività economica, consistente nel fornire ai clienti informazioni sulla solvibilità di terzi, la SCHUFA Holding AG (in prosieguo: la «SCHUFA»), una società di diritto privato, ha fornito a un istituto di credito un punteggio di scoring relativo al cittadino in questione, sulla cui base il credito da quest'ultimo richiesto è stato negato. Detto cittadino ha quindi chiesto alla SCHUFA di cancellare la registrazione che lo riguardava e di consentirgli di accedere ai dati corrispondenti. Quest'ultima gli ha, tuttavia, comunicato unicamente il punteggio di scoring pertinente e, in termini generali, i principi su cui si fonda il modello di calcolo di detto punteggio, senza informarlo in merito ai dati specifici presi in considerazione e alla rilevanza loro attribuita in tale contesto, sostenendo che il metodo di calcolo sarebbe coperto da segreto industriale e aziendale. Posto che il cittadino interessato sostiene che il rifiuto opposto dalla SCHUFA contrasta con il regime della protezione dei dati, la Corte è chiamata dal Tribunale amministrativo di Wiesbaden a pronunciarsi sulle restrizioni che il regolamento generale sulla protezione dei dati 1 (in prosieguo: il «RGPD») prevede per l'attività economica delle agenzie di informazione nel settore finanziario, in particolare nella gestione dei dati, e sulla rilevanza da attribuire al segreto industriale e aziendale. Parimenti, la Corte dovrà precisare la portata dei poteri normativi che talune disposizioni del RGPD conferiscono al legislatore nazionale in deroga all'obiettivo generale di armonizzazione previsto da detto atto giuridico.
Segue nell'allegato


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