Gli operatori di telecomunicazioni possono essere obbligati a fornire, su richiesta di un'autorità giudiziaria, operazioni d'intercettazione di comunicazioni dietro pagamento di tariffe forfettarie
Pubblicato il 18/03/23 00:00 [Doc.11826]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-339/21 | Colt Technology Services e a.

Il diritto dell'Unione non impone il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti

In Italia, gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti, in caso di richiesta proveniente dalle autorità giudiziarie, ad effettuare operazioni di intercettazione di comunicazioni (vocali, informatiche, telematiche e di dati), a fronte di tariffe forfettarie. Gli importi che essi percepivano sono stati modificati da un decreto del 2017, il quale ha stabilito una riduzione almeno del 50% dei rimborsi delle spese connesse a dette operazioni di intercettazione. Gli operatori di telecomunicazioni interessati hanno chiesto ai giudici italiani l'annullamento di tale decreto, sostenendo che gli importi previsti non coprono integralmente i costi sostenuti. Il Consiglio di Stato italiano, adito in appello, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione imponga il rimborso integrale dei costi effettivamente affrontati dagli operatori per l'esecuzione di siffatte operazioni di intercettazione.

Con l'odierna sentenza, la Corte risponde in senso negativo a tale questione. Il diritto dell''Unione non osta a una normativa nazionale che non prevede il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.
Segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata