La nuova disciplina del contratto di leasing in ambito concorsuale porta al superamento della distinzione tra leasing traslativo e di godimento
Pubblicato il 10/06/16 10:28 [Doc.1186]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bergamo, 3 maggio 2016. Giudice Vitiello.
Locazione finanziaria - Causa del contratto - Vendita - Esclusione - Finanziamento dell'utilizzatore - Garanzia reale per la restituzione del finanziamento
Non può ritenersi risolutiva, al fine di determinare la riconducibilità del leasing al negozio di vendita con patto di riservato dominio, la tradizionale distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo.
La società di leasing svolge un ruolo di intermediazione finanziaria, concedendo in uso allâutilizzatore un bene scelto direttamente da questâultimo ed acquistato dalla concedente da un terzo soggetto, con il precipuo scopo di assicurarsi una garanzia reale per la restituzione del finanziamento erogato.
A questo schema contrattuale è quindi estraneo lo scopo della rivendita del bene allâutilizzatore, come noto condizionata allâopzione di acquisto da parte di questâultimo.
La causa del contratto di leasing non può, pertanto, essere ricondotta semplicemente al trasferimento di proprietà contro lâacquisizione di un corrispettivo versato ratealmente, sinallagma che invece caratterizza il contratto di vendita con riserva di proprietà .
La funzione economica del contratto di leasing va ravvisata prevalentemente nel finanziamento dellâutilizzatore: il concedente si impegna ad acquistare un bene indicatogli dallâutilizzatore e ad immettere questâultimo nel possesso del bene, a fronte di un canone di locazione periodico che, da un lato integra il corrispettivo per il godimento del bene, dallâaltro mira alla ricostituzione del patrimonio della società concedente, con la restituzione del prezzo utilizzato per lâacquisto del bene e la corresponsione degli interessi corrispettivi del âprestitoâ ottenuto e dalla correlata immobilizzazione della somma impiegata dal concedente per lâacquisto (conforme, per tutte, Trib. di Milano, 6 maggio 2014).
Locazione finanziaria - Regolazione dello scioglimento del contratto di leasing - Applicazione dell'articolo 1526 c.c. - Esclusione - Applicazione della nuova normativa dettata in ambito concorsuale - Equo contemperamento degli interessi dei contraenti
Per quanto la disciplina di cui allâart. 72-quater l. fall., sia allâevidenza dettata per lâipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato del contratto consegua alla dichiarazione di fallimento dellâutilizzatore, evento che tra lâaltro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dellâobbligazione di versare i canoni alle rispettive scadenze, è tuttavia altrettanto indubbio che lâintroduzione della disciplina di cui allâart. 72-bis l. fall., così come della previsione di cui allâart. 169-bis ultimo comma l. fall., relativa allo scioglimento del contratto di leasing in corso di esecuzione al momento dellâapertura della procedura di concordato preventivo, si porti con sé la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, e la necessità di garantire che dallo scioglimento del vincolo contrattuale, da qualunque causa esso dipenda, discendano conseguenze giuridiche che non si risolvano nellâindebito arricchimento dellâuna piuttosto che dellâaltra parte.
Eâ quindi legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dellâanticipato scioglimento del contratto di leasing si discosti da quanto previsto dallâart. 1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, ed abbia quale obiettivo lâequo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti.
(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)
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