Sulla attività meramente assertiva del curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo
Pubblicato il 28/03/23 19:04 [Doc.11866]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 99, comma 7, L.F. è interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non sottoposte all'esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello. Orbene se tale disposizione di legge processuale speciale non preclude al curatore la proposizione di eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non sollevate nel procedimento di accertamento del passivo, a fortiori essa non pone limitazioni di sorta all'attività meramente assertiva di tale parte, cui non è precluso nel giudizio di opposizione affermare non esservi prova di un fatto rilevante per l'accertamento del credito vantato dall'opponente, nonostante non abbia specificamente contestato l'esistenza dello stesso fatto nel procedimento di verifica; con l'ovvia conseguenza che, ricorrendo tale ipotesi, l'opponente" che ragionevolmente confida nella non contestazione del fatto medesimo anche nel giudizio di opposizione, ha diritto (come correttamente affermato dal decreto impugnato) all'assegnazione da parte del giudice dell'opposizione di termine per dare prova del fatto dal curatore specificamente contestato per la prima volta nel giudizio di opposizione di cui alla L. Fall., art. 99; non trovando applicazione in tale giudizio, per quanto sopra ricordato, la disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., coordinata con la regola di giudizio contenuta nell'art. 115, comma 1, dello stesso codice.


© Riproduzione Riservata