La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da almeno due condòmini
Pubblicato il 20/04/23 08:00 [Doc.11939]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 5319 del 21/02/2023

Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell’amministratore - Necessità - Esclusione.
 
La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio.


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