Il Tribunale di Belluno su Clausole abusive e decreto ingiutivo: occore verificare il contratto
Pubblicato il 12/05/23 08:45 [Doc.12011]
di Redazione IL CASO.it


-visti gli atti e considerato che nel decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo esecutivo, è omessa la motivazione sulla qualifica di consumatore della parte ingiunta e sulla validità delle clausole contrattuali potenzialmente abusive del contratto, posto a fondamento del credito azionato in via monitoria

-considerato che non risulta in atti il contratto, da cui deriva il credito ingiunto, per cui non é allo stato possibile la veridica officiosa sull'esistenza di eventuali clausole abusive nell'ipotesi che il rapporto contrattuale sia stato intrattenuto tra un professionista ed un consumatore e ciò ai fini dell'applicazione della disciplina eurocomunitaria in materia di tutela del consumatore sulla scorta dei principi affermali dalla recentissima sentenza Cass. Civ., sez. un., n. 9479 del 6 aprile 2023,

invita il creditore a produrre nel termine di quindici giorni il contratto, fonte del credito ingiunto od a fornire chiarimenti in merito alla eventuale qualifica di consumatore dell'esecutato cd alla presenza di clausole abusive, cosi da instaurare in udienza il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contralto,

rinvia la prima udienza presso l'intestato Tribunale al 5.07.2023 alle ore 10.00.

In allegato la decisione del Tribunale di Belluno

 


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