Inammissibilità di ATP ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite
Pubblicato il 16/05/23 00:00 [Doc.12016]
di Redazione IL CASO.it


Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Soluzione di questioni giuridiche - Inammissibilità

Irreversibile modifica dello stato dei luoghi - Ricostruzione con effetti ex ante - Esclusione

Non può quindi nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.

A fronte della irreversibile modifica dello stato dei luoghi non è più possibile procedere ad una ricostruzione con effetti ex ante dello stato dell’unità immobiliare né del lastrico solare, a mezzo consulenza tecnica, che rivestirebbe carattere esplorativo ad ampio raggio in contrasto con la finalità deflattiva della riforma.

 


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