Contratto di factoring e onere di ricerca delle informazioni sui debitori ceduti
Pubblicato il 13/06/16 08:28 [Doc.1202]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 20 maggio 2016.

segnalazione Avv. Alessandro Palmigiano

Contratto di factoring - Informazioni sui debitori ceduti - Onere di ricerca a carico del factor

Il factor è tenuto ad acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei debitori ceduti nel settore di riferimento; si tratta di un onere di ricerca documentale che, con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di factoring, grava sul factor e che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo è in grado di assumere cognizione sulla pregressa situazione economico-finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base delle ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio".

Pertanto, ove la società cedente dovesse rifiutarsi di consegnare i documenti, la società di factor ha pur sempre la possibilità di non sottoscrivere il contratto, sottoscrizione che altrimenti determina l'accettazione del rischio da parte del factor in ordine ad un possibile ritardo o difficoltà di pagamento.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)


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