L’operato del commercialista deve sempre essere controllato dal contribuente.
Pubblicato il 13/06/16 14:47 [Doc.1204]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11832, ud. 28/04/2016, dep.09/06/2016.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, col quale veniva censurata la sentenza della CTR (Commissione Tributaria Regionale) dell’Umbria, nella parte in cui aveva escluso ogni negligenza in capo al contribuente nel conferire il compito di presentare le dichiarazioni al commercialista, al quale era ascrivibile in via esclusiva l'inosservanza degli adempimenti fiscali.

La Suprema Corte, ritenendolo fondato, in considerazione della richiamata giurisprudenza in subjecta materia, secondo la quale (i) "... in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza” (Cass. 22890/06), (ii) “gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto" (Cass. 12472/10; Cass. n. 27712/2013),

ha precisato che

“l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.”

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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