Concordato fallimentare con assunzione: obbligo di pagare i terzi revocati e creditore di regresso soccombente
Pubblicato il 07/06/23 00:00 [Doc.12081]
di Redazione IL CASO.it


Concordato fallimentare con assunzione - Obbligo di pagare gli eventuali terzi revocati - Creditore di regresso soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare - Pagamento della differenza

In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piano di riparto (nella specie, il 29,50%), il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari. (Principio di diritto enunciato nella sentenza)

 


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