Domanda di concordato preventivo e abuso del processo: occorre indicare il pregiudizio ai creditori
Pubblicato il 08/06/23 00:00 [Doc.12082]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Abuso del processo - Rinuncia alla domanda di concordato - Presentazione di nuova domanda

La Suprema Corte, dopo aver ribadito che:

"la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. S.U. 9935/2015, 12066/2017, 5677/2017, 7177/2020 e 8992/2021)"

con riferimento al caso di specie, ha cassato la decisione della corte d'appello affermando che la stessa:

" non ha fatto buon governo dei suesposti i principi, in quanto ha fatto discendere l'asserita abusività del processo non da una condotta della società finalizzata ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento, che non è stata chiesta da alcun creditore, ma dalla mera utilizzazione dello strumento - previsto dall'ordinamento - della rinuncia al concordato seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione a distanza di quindici mesi, senza curarsi di precisare perché la seconda domanda avesse pregiudicato il credito della Banca, inserita nella proposta concordataria tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento.

"Non è dato, quindi, comprendere quali fossero in concreto le finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle tipiche della procedura di regolamentazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, perseguite dalla società ricorrente."

 


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