La possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza deve applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi
Pubblicato il 10/06/23 00:00 [Doc.12089]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-700/21 | O. G. (Mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo)

L’autorità giudiziaria deve poter valutare se il cittadino di un paese terzo sia sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione e se esista quindi un legittimo interesse che giustifichi che venga eseguita nel territorio di quest’ultimo la pena inflitta nello Stato membro di emissione Il 13 febbraio 2012 il Tribunale di primo grado di Bra?ov ha emesso nei confronti di un cittadino moldavo un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») finalizzato all’esecuzione di una pena privativa della libertà. La Corte d’appello di Bologna è l’autorità giudiziaria richiesta per la consegna della persona ricercata dato che quest’ultima dimora in Italia. Sebbene la difesa abbia dimostrato il suo stabile radicamento familiare e professionale in Italia, l’autorità giudiziaria richiesta in Italia non ha la facoltà di rifiutare la consegna alla Romania ai fini dell’esecuzione della pena in Italia. Infatti, secondo la legge italiana di trasposizione della decisione quadro relativa al MAE1 , tale facoltà è limitata soltanto ai cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che presentino legami con l’Italia, ad esclusione dei cittadini di paesi terzi. Considerando irragionevole tale disparità di trattamento, la Corte d’appello di Bologna ha adito la Corte Costituzionale italiana. Quest’ultima ritiene che, prima di verificare la conformità alla Costituzione italiana della normativa nazionale, occorra esaminare la sua conformità al diritto dell’Unione. La decisione quadro relativa al MAE prevede la possibilità per gli Stati membri di conferire al giudice la facoltà di rifiutare di eseguire il MAE qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno. Dato che tale disposizione non circoscrive il suo ambito d’applicazione soltanto ai cittadini dell’Unione, la Corte costituzionale italiana ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito.


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