L'avvocato generale Capeta: gli Stati membri possono limitare la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro
Pubblicato il 15/06/23 00:00 [Doc.12115]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-218/22 | Comune di Copertino

Essi possono imporre condizioni per incoraggiare la fruizione delle ferie annuali al fine di tutelare la salute dei lavoratori purché siano soddisfatte determinate condizioni Un dipendente pubblico ha prestato servizio con il profilo professionale di «Istruttore Direttivo Tecnico» dal febbraio 1992 all’ottobre 2016, presso il Comune di Copertino, Italia. Con lettera del 24 marzo 2016 inviata al Comune, tale dipendente pubblico ha presentato le proprie dimissioni volontarie per beneficiare del collocamento in pensione anticipata dal 1° ottobre 2016. Egli ha chiesto il riconoscimento del diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite, che ammontavano a 79 giorni, di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune ha risposto che egli era al corrente dell’obbligo di fruire dei giorni di ferie residui e dell’impossibilità di monetizzarli. A tal fine, il Comune invoca la norma prevista nel diritto italiano 1 , in base alla quale le ferie annuali dei lavoratori del settore pubblico non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. L’interpretazione data dai giudici italiani alla disposizione italiana consente la monetizzazione delle ferie annuali solo nel caso in cui tali ferie non siano state effettivamente godute per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio, per malattia). Il Tribunale di Lecce, investito della causa, nutre dubbi in merito alla compatibilità della normativa italiana con la direttiva concernente l’orario di lavoro e chiede quindi alla Corte di giustizia se la direttiva osti a tale normativa nazionale e, in caso di risposta negativa, se spetti al lavoratore o al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore ha avuto l’effettiva possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite.

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