Avvocato generale Szpunar: a piattaforme come Google, Meta Platforms e Tik Tok possono essere imposti obblighi supplementari in uno Stato membro diverso da quello della loro sede solo mediante provvedimenti adottati caso per caso
Pubblicato il 13/06/23 00:00 [Doc.12117]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-376/22 | Google Ireland e a

Il diritto dell’Unione osta a che la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati membri sia limitata da misure legislative generali e astratte Google, Meta Platforms e Tik Tok contestano dinanzi ai giudici austriaci la constatazione meramente dichiarativa dell’autorità austriaca di regolazione delle comunicazioni (KommAustria), secondo la quale la legge federale austriaca del 2020, recante misure di protezione degli utilizzatori delle piattaforme di comunicazione (KoPl-G1 ) sarebbe applicabile nei loro confronti, sebbene esse siano stabilite in un altro Stato membro, ossia l’Irlanda. Tale legge mira a rafforzare la responsabilità delle piattaforme di comunicazione. In particolare, essa obbliga in maniera generale i fornitori di «piattaforme di comunicazione», con sede in Austria o all’estero, a istituire un sistema di notifica e di verifica dei contenuti potenzialmente illeciti. Inoltre, ai sensi di tale legge, i suddetti fornitori sono altresì tenuti a pubblicare regolarmente relazioni sul trattamento di tali segnalazioni. Gli obblighi derivanti dal KoPlG non esigono che sia stato previamente adottato un provvedimento individuale e specifico. Peraltro, tale legge stabilisce ammende in caso di violazione degli obblighi da essa derivanti. Google, Meta Platforms e Tik Tok sostengono che il KoPl-G è incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico2 , in particolare con il principio del paese d’origine. La Corte amministrativa austriaca ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni al riguardo. Essa chiede se uno Stato membro può limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati membri adottando provvedimenti legislativi di carattere generale e astratto riguardanti una data categoria di servizi della società dell’informazione, descritta in termini generali come «piattaforme di comunicazione», senza che tali provvedimenti siano adottati caso per caso indicando nominativamente le piattaforme designate.

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