L'avvocato generale Medina: la persona oggetto del trattamento dei suoi dati personali deve poter disporre di un ricorso giurisdizionale
Pubblicato il 12/06/23 00:00 [Doc.12135]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-333/22 | Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo)

L’avvocato generale Medina: la persona oggetto del trattamento dei suoi dati personali deve poter disporre di un ricorso giurisdizionale nei confronti di un’autorità di controllo indipendente quando tale persona esercita i propri diritti tramite questa autorità

Un’eccezione ampia e generalizzata al diritto di accesso diretto ai dati personali in cause penali non è compatibile con il diritto dell’Unione Un individuo si è visto rifiutare da parte dell’autorità nazionale di sicurezza belga il rilascio del “nulla osta di sicurezza”, perché in passato aveva partecipato a diverse manifestazioni. Ha successivamente richiesto all’Organo di controllo dell’Informazione di Polizia belga (l’Organo di controllo) di individuare i titolari del trattamento responsabili per i dati in questione e di ingiungere loro di fornirgli accesso a tutte le informazioni che lo riguardavano. L’Organo di controllo ha risposto che aveva effettuato tutte le verifiche necessarie, senza specificare ulteriori dettagli. Non considerandosi soddisfatto da questa risposta, l’interessato, insieme alla Ligue des droits humains, ha intentato un ricorso contro l’Organo di controllo presso i tribunali belgi. In tale contesto, la corte d’appello di Bruxelles ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia riguardo alla direttiva 2016/680 1 , meglio nota come “direttiva sulla [protezione dei dati nell’]attività di polizia e giudiziaria”. Tale direttiva stabilisce norme sulla protezione dei dati personali e sul trattamento di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia e riflette la “specificità dei settori in questione”. La corte d’appello precisa che secondo il diritto belga tutte le richieste inerenti a diritti relativi a dati personali trattati dai servizi di polizia devono essere presentate all’Organo di controllo. Tale organo si limita a comunicare all’interessato “di aver eseguito le verifiche necessarie”. Inoltre, il giudice nazionale esprime dubbi quanto al fatto che il diritto belga autorizzi la presentazione di un rimedio giurisdizionale nei confronti dell’Organo di controllo e chiede, in sostanza, di acclarare se l’articolo 17 della direttiva sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3 e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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