L'Ungheria ha indebitamente ostacolato la possibilità di presentare una domanda di asilo
Pubblicato il 29/06/23 00:00 [Doc.12168]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-823/21 | Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo)

L’Ungheria, subordinando la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale al previo deposito di una dichiarazione d’intenti presso un’ambasciata sita in un paese terzo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione Nel 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19, l’Ungheria ha emanato una nuova legge che impone a taluni cittadini di paesi terzi o apolidi, che si trovino nel territorio di tale Stato membro o che si presentino alle sue frontiere e intendano beneficiare di una protezione internazionale, di seguire una procedura preliminare. Tale normativa richiede che essi si rechino presso l’ambasciata ungherese a Belgrado (Serbia) o a Kiev (Ucraina) al fine di depositarvi personalmente una dichiarazione d’intenti relativa alla presentazione di una domanda di protezione internazionale. Dopo l’esame di tale dichiarazione, le autorità ungheresi competenti possono decidere di rilasciare un documento di viaggio a detti cittadini di un paese terzo o a detti apolidi che consenta loro di entrare nello Stato membro per presentarvi siffatta domanda di protezione internazionale. La Commissione europea ha ritenuto che, adottando tali disposizioni, l’Ungheria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Essa ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che l’Ungheria, subordinando la possibilità di presentare una domanda di protezione interazionale, per taluni cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovano nel suo territorio o alle sue frontiere, al previo deposito di una dichiarazione d’intenti presso un’ambasciata ungherese sita in un paese terzo e al rilascio di un documento di viaggio che consenta loro di entrare nel territorio ungherese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva.

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