Cartella esattoriale: opposizione in caso di omessa notifica del verbale di accertamento della violazione.
Pubblicato il 18/06/16 17:02 [Doc.1218]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione, sez. III Civile, sent. n. 12412/16, depos. 16/6/2016.

La Suprema Corte dopo aver chiarito l’infondatezza dei motivi di ricorso per la parte in cui intendevano ricondurre all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., i vizi di omessa notificazione dei verbali di accertamento, di decadenza dall'iscrizione a ruolo e di illegittimità delle sanzioni applicate dall'ente impositore, sulla scorta del seguente iter didascalico -argomentativo

"In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorchè l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni - n.d.r. oggi venti - dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora",

ha statuito che

“in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo l settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria" ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo”

con la precisazione che

“possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale”, …. “la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa; men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione”

e consequenzialmente che

la ricorrente “avrebbe potuto dedurre il vizio di omessa notificazione del verbale di accertamento (oltre che i vizi di decadenza dalla iscrizione e di illegittimità delle sanzioni), non con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma soltanto avvalendosi della tutela c.d. recuperatoria”, ex art. 7 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il cui 3° comma prevede che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento."

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


© Riproduzione Riservata