Secondo l'avvocato generale Medina, l'acquisizione e la memorizzazione obbligatorie delle impronte digitali nelle carte d'identità sono misure legittime
Pubblicato il 30/06/23 08:35 [Doc.12187]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden

Il regolamento 2019/1157 1 stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 2 agosto 2021, di inserire in un supporto di memorizzazione altamente protetto un’immagine delle impronte digitali del titolare di ogni nuova carta di identità 2 rilasciata dagli Stati membri. Nel novembre 2021 un cittadino tedesco ha chiesto al comune di Wiesbaden (Germania) il rilascio di una nuova carta d’identità. Nella sua domanda, egli ha chiesto specificamente che tale carta fosse rilasciata senza l’inserimento di un’immagine delle impronte digitali nel chip. Il comune di Wiesbaden ha respinto la domanda, in particolare a motivo del fatto che non era possibile rilasciare una carta d’identità senza l’immagine delle impronte digitali del titolare, dato che, dal 2 agosto 2021, era divenuto obbligatorio memorizzare un’immagine delle impronte digitali nel chip delle nuove carte d’identità. Il giudice investito della controversia, il Tribunale amministrativo di Wiesbaden, nutre dubbi quanto alla validità del regolamento 2019/1157, e, dunque, del carattere obbligatorio dell’acquisizione e della memorizzazione delle impronte digitali nelle carte d’identità tedesche. In primo luogo, tale giudice chiede se il fondamento giuridico adeguato ai fini dell’adozione del regolamento 2019/1157 fosse l’articolo 21, paragrafo 2, TFUE, anziché l’articolo 77, paragrafo 3, del medesimo trattato; in secondo luogo, se il regolamento 2019/1157 sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta, interpretati in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa; e, in terzo luogo, se il suddetto regolamento sia conforme all’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati 3 . Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Laila Medina conclude, anzitutto, che il regolamento 2019/1157 è stato correttamente adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, TFUE al fine di facilitare l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.


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