Applicabilità delle Modifiche all'art. 591-ter c.p.c. alle Procedure Esecutive Pendenti
Pubblicato il 03/07/23 00:00 [Doc.12198]
di Redazione IL CASO.it


Processo esecutivo - Riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Applicazione ai rimedi di cui all'art. 591-ter c.p.c.

Le modifiche all'art. 591-ter c.p.c. introdotte al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con particolare riferimento alla previsione per cui l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato è rimediabile con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), non si applicano ai gravami proposti dopo il 28 febbraio 2023 nell'ambito di procedure esecutive già pendenti.

Il termine "pendenti" di cui all’art. 35 del citato decreto legislativo deve essere inteso in senso ampio e quindi comprensivo di ogni procedimento soggetto a giurisdizione, sia essa cognitiva, esecutiva, cautelare o volontaria.

 


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