Quando e' obbligatoria la notifica a mezzo PEC
Pubblicato il 06/07/23 09:20 [Doc.12212]
di Redazione IL CASO.it


Da oggi, 6 luglio 2023, è attivo, anche per la ricerca, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), consultabile all’indirizzo: https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home

In forza delle previsioni dell’art. 3-ter L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque, a oggi, di un indirizzo PEC) che risulti presente nel suddetto elenco INAD.

In pratica, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, sarà necessario verificarne la presenza nell’INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale.

In caso di riscontro positivo, si dovrà obbligatoriamente notificare a mezzo PEC all’indirizzo risultante della ricerca; qualora tale notifica abbia esito negativo, o sia impossibile, si potrà procedere con la notifica “tradizionale” (cartacea) tramite UNEP, ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. dell’infruttuosità del procedimento via pec.

Si segnala, inoltre, che nell’INAD sono inseriti automaticamente anche i domicili digitali dei professionisti iscritti nell’INI-PEC, che, per gli avvocati, coincidono con gli indirizzi PEC comunicati all’Ordine; rimane comunque facoltà del professionista di eleggerne uno diverso destinato alle comunicazioni/notificazioni di natura personale.

In allegato potete inoltre trovare l’informativa pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense relativa all’attivazione dell’INAD.


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