Revoca e rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato: la Corte di giustizia detta le regole
Pubblicato il 07/07/23 08:07 [Doc.12213]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenze della Corte nelle cause C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave) | C-663/21 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) | C-402/22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità) Revoca e rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato: la Corte di giustizia precisa le condizioni per l’adozione di una siffatta misura nei confronti del cittadino di un paese terzo condannato per un reato L’interessato deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità La Corte di giustizia è stata investita di tre domande di pronuncia pregiudiziale distinte, nell'ambito di controversie (in Belgio, in Austria e nei Paesi Bassi) tra cittadini di paesi terzi e un’autorità nazionale. Si tratta, più precisamente, di contestazioni di decisioni di revoca o rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato riguardanti cittadini di paesi terzi condannati per un reato che le autorità competenti ritengono sia di particolare gravità. Tale possibilità di revoca/rifiuto è prevista dal diritto dell’Unione1 nell’ipotesi in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato «di particolare gravità», l'interessato costituisca un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova. Nella causa C-8/22, le questioni sottoposte alla Corte dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio) vertono sul nesso tra una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità, nonché sulla portata e sull’estensione dell'esame della sussistenza di un siffatto pericolo. La Corte dichiara che la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest’ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. Infatti, una misura di revoca è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte vertenti, da un lato, sul fatto che il cittadino interessato di un paese terzo sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e, dall’altro, sul fatto che sia stato dimostrato che tale cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova.

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