Art. 543 c.p.c. post Riforma Cartabia: l'onere di notifica e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo deve avvenire entro l'udienza effettivamente tenuta
Pubblicato il 09/07/23 20:34 [Doc.12223]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Andrea Balba.

Processo esecutivo - Onere di notifica al debitore e al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo e di deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione - Ratio - Differimento dell'udienza

L'onere imposto al creditore dall’art. 543, comma 5, c.p.c. (nella versione post riforma c.d. Cartabia ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, deve intendersi riferito alla data dell'udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento o a quella successiva in cui quell’udienza viene effettivamente tenuta.

La ratio della disposizione in esame è, infatti, quella di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro quella data e non entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo e poi differita per ragioni d’ufficio.

 


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