Composizione negoziata: il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all'impresa
Pubblicato il 20/07/23 00:00 [Doc.12252]
di Redazione IL CASO.it


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Risanamento - Valutazione - Definizione di un piano

La compiuta elaborazione e definizione di un piano in seno alla composizione negoziata non è attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall’imprenditore.

Il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all’impresa che accede a questo strumento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto.

Ciò che l’imprenditore è chiamato a depositare ab initio è quello che l’art. 17, co. 3, lett. b), CCI, definisce come “progetto di piano”, espressione che sembra implicare l’illustrazione anche solo sommaria, purché definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell’impresa e delle iniziative a tal fine funzionali.

 


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