Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: misure protettive tipiche e improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza
Pubblicato il 17/07/23 08:53 [Doc.12256]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione  Avv. Sergio Ferrari.

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Misure protettive - Tipiche - Improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza

Allo scopo di chiarire quali siano le misure protettive "tipiche" suscettibili di conferma sulla scorta di quanto previsto dallo stesso articolo 54 comma 2 CCI, appare opportuno osservare che a fronte della richiesta formulata da debitore di conferma delle misure protettive, l'eventuale provvedimento da parte del giudice non puo' avere ad oggetto l'improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza, trattandosi di effetto che consegue ex lege e, come tale, non suscettibile di conferma; appare infatti incoerente nel sistema di gestione della crisi d'impresa subordinare l'improcedibilità dell'eventuale domanda di liquidazione giudiziale o di accertamento dell'insolvenza alla conferma delle misure protettive da parte del giudice monocratico in sede di procedimento ex art. 55 CCI.

L'improcedibilità non può assumere, infatti, la natura di misura protettiva suscettibile di conferma trattandosi di un effetto che deriva dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi rispetto alla quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CCI, il solo tribunale in composizione collegiale è chiamato a pronunciarsi ed esclusivamente nell'ipotesi in cui in cui la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale risulti manifestamente inammissibile ovvero allorché il piano proposto sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; né d'altra parte appare possibile immaginare, in caso di mancata conferma della misura protettiva da parte del giudice monocratico, che il collegio - ancora in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 7  citato - possa, su iniziativa di uno dei creditori o del PM, procedere all'apertura della liquidazione giudiziale.

 


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