Post fata resurgo: l'art. 119 CCI e l'apertura della liquidazione giudiziale "omisso medio"
Pubblicato il 31/07/23 09:02 [Doc.12302]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Fallimento omisso medio - Concordato omologato nel vigore del codice della crisi

L’art. 119, comma 7 CCI introduce una vera è propria condizione di procedibilità, regolando i rapporti fra l’istituto della liquidazione giudiziale e il concordato preventivo e statuendo che il tribunale possa dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

Pertanto, anche in presenza di un concordato omologato in vigenza della precedente disciplina, a fronte di un dettato normativo chiaro, non può ritenersi sia possibile aprire la liquidazione giudiziale senza la previa risoluzione dello stesso, a nulla rilevando che siano solo i creditori concordatari legittimati a chiederne la risoluzione e non anche il commissario giudiziale o il PM.

Tuttavia, l'art. 119, comma 7, CCI, il quale prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta nel caso debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo consente di aprire la liquidazione giudiziale ogni qual volta l’insolvenza venga a determinarsi non sui debiti come attestati prima dell’omologa, ma sulla rideterminazione del debito a seguito del concordato omologato, oltre che per i nuovi debiti sorti successivamente all'omologa.

 


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