Quando è obbligatoria la nomina del commissario giudiziale nel concordato preventivo
Pubblicato il 07/08/23 00:00 [Doc.12313]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Nomina del commissario giudiziale - Facoltà e obbligo - Fattispecie

Nell’ipotesi di concordato cd. prenotativo, la cui disciplina è ora dettata dagli artt. 40 e 44 CCI, la nomina del commissario giudiziale è obbligatoria e risponde all’esigenza di verificare che l'imprenditore non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano e a vagliare la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità).

Laddove, invece, l'imprenditore abbia depositato un concordato cd. pieno (e dunque già completo di proposta e piano e della documentazione di cui all’art. 39 CCI) il tribunale è titolare di un potere facoltativo di nomina del commissario giudiziale nella fase che va dall’accesso al procedimento unitario all’apertura della procedura concordataria.

Tale potere facoltativo trova conferma in una serie di disposizioni normative presenti nel CCI:

- nella previsione di cui all’art. 87 comma 1 lett. p) che chiede di dare conto del commissario giudiziale ove già nominato, nel contenuto del piano;

- nell’art. 46 che, nel disciplinare la domanda di autorizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione tra il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ed il decreto di apertura di cui all'articolo 47, prevede l’acquisizione del parere del commissario ove già nominato;

- nell’art. 47 c. 1, ove è disposto, proprio con riferimento alla fase di apertura, che il tribunale, debba acquisire il parere del commissario, se già nominato;

- nell’art. 55 c. 4 il quale richiede l’acquisizione del parere del commissario con riferimento alla richiesta di proroga di misure protettive;

- nell’art. 95, dettato in materia di partecipazione a procedure di affidamenti di contratti pubblici per il periodo successivo al deposito della domanda di cui all’articolo 40, il quale prevede, anche in tal caso, l’acquisizione del parere del commissario, ove sia stato già nominato.

 


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