L'omologa forzosa del concordato preventivo supera il principio di cui all'art. 1966 c.c.
Pubblicato il 07/08/23 00:00 [Doc.12314]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Omologazione - Transazione fiscale - Natura del potere del tribunale

L'omologa del concordato preventivo può prescindere dal consenso dell'Agenzia delle entrate sulla transazione fiscale e non richiede necessariamente la previa disamina degli eventuali vincoli giuridici che si frapponessero alla praticabilità del regolamento individuato dal debitore proponente ed offerto al consenso del creditore tributario.

Sicché, in virtù di tale speciale legittimazione a decidere (che attua la "ristrutturazione forzata del passivo" proprio attribuendo rilievo superiore all'interesse concorsuale — ed imponendo per l'effetto la dilazione o la falcidia e pure la degradazione del credito tributario — e la cui alta discrezionalità è comunque vigilabile), viene superato il principio di cui all'art. 1966 c.c. (che individua quale requisito necessario per la validità del contratto di transazione la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, con l'effetto per cui la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti).

Questo aspetto diviene dirimente in relazione alla transazione fiscale, nel senso che la sua fattispecie esula dallo schema negoziale individuato dalla normativa civilistica e va inquadrata in un paradigma diverso, atipico, di negozio solutoria che vede la voluntas legis sostituirsi a quella della parte in disaccordo.

 


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