Non basta il FAP per usufruire delle agevolazioni tariffarie sul consumo di gasolio, perché il FAP non garantisce una "messa a nuovo" dell'automezzo
Pubblicato il 11/08/23 08:12 [Doc.12322]
di Redazione IL CASO.it


Inquinamento - Massa di particolato - FAP - Riduzione - Inquadramento del veicolo in una fascia ambientale superiore (art. 5 d.m. 25 gennaio 2008 n. 39) - Benefici di cui all'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dell’art. 24-ter d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - Omologazione

Ancorché il regolamento relativo alla riduzione della massa di particolato determini ai fini dell’inquinamento da massa di particolato l’inquadramento del veicolo in una fascia ambientale superiore (art. 5 d.m. 25 gennaio 2008 n. 39), ciò non rileva ai fini del beneficio accordato dall'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dell’art. 24-ter d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), «che poggia invece sulla «categoria di omologazione originaria» del mezzo, cioè sulla categoria “euro” attribuita a quel tipo di veicolo in sede di omologazione.

Il diritto dell’Unione, infatti, quanto alla classificazione a fini ambientali, ha posto l’accento sull’omologazione del veicolo, la quale non si esaurisce nella misurazione dei livelli di emissione di particolato, ma attiene al complessivo stato tecnologico e scientifico del momento della loro immissione in commercio; per cui l’indicazione «veicoli di categoria euro 2 o inferiore», di cui all’art. 1 comma 645 cit., deve riferirsi alla categoria attribuita a quel tipo di veicolo in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale, non rilevando, ai fini della sua determinazione, l’installazione di sistemi di riduzione delle emissioni di particolato successivamente all’immatricolazione.

 


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