Esecuzione esattoriale: opposizione ed onere probatorio.
Pubblicato il 21/06/16 18:39 [Doc.1234]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civile, sez. III, sent. n. 12415/2016, dep. 16/06/2016.

La Corte d'Appello – in ragione della questione concernente la titolarità passiva dei rapporti obbligatori posta dall'opponente, che aveva contestato che i crediti azionati esecutivamente fossero di sua pertinenza, sostenendo che le somme fossero invece dovute da altra e diversa persona giuridica - ha ritenuto che incombesse all'Agente della riscossione dare la prova che "il credito azionato sia riferito ad obbligazioni della parte esecutata, ove ciò sia contestato", ed ha precisato la sua affermazione soggiungendo che spetterebbe al predetto "dare la prova della sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del destinatario del provvedimento".

Per la Suprema Corte, detta sentenza risulta errata nelle premesse e nelle conclusioni, in quanto

• a proposito dell’onere incombente sull'Agente della riscossione circa la prova della titolarità passiva del debito in capo al soggetto esecutato, confonde il profilo del merito della pretesa creditoria, che coinvolge i rapporti tra il debitore ed il creditore (vale a dire, l'ente impositore), con il profilo della sussistenza (o meno) di un titolo esecutivo. L'Agente della riscossione agisce in forza del ruolo esattoriale, reso esecutivo, che è appunto il titolo esecutivo; solo di questo titolo l'Agente deve dare dimostrazione;

• il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione, può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (c.d. merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva), ma con le seguenti precisazioni:

• - legittimato passivo è l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione;
• - qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all'esecuzione, regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57;
• - qualora si tratti di crediti di natura non tributaria, le opposizioni all'esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall'art. 615 c.p.c. Tuttavia, non possono essere fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo esecutivo. Qualora si tratti di titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, occorre verificare se e quando l'iscrizione a ruolo sia divenuta definitiva. In particolare, se si tratta di pretesa creditoria per sanzioni amministrative, occorre verificare se l'accertamento della violazione che ne sta a fondamento sia divenuto definitivo. In tale eventualità, potranno essere dedotti con opposizione all'esecuzione soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento;

• A proposito delle regole di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione all'esecuzione, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto. Nel caso di opposizione all'esecuzione c.d. esattoriale, pertanto, spetta all'esecutato opponente, sempre che l'opposizione all'esecuzione sia ammessa dinanzi al giudice ordinario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, dimostrare il fatto sopravvenuto. Ai fini dell'azione esecutiva intrapresa ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., non è perciò necessario che l'Agente della riscossione dimostri l'esistenza del diritto di credito ma è sufficiente che dimostri l'esistenza di un valido titolo esecutivo. E' perciò sufficiente che l'Agente della riscossione dimostri l'esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, così come reso esecutivo e trasmesso dall'ente impositore, nonchè che dimostri la regolarità degli atti pre-esecutivi successivi (cartella di pagamento ed, eventualmente, intimazione di pagamento);

• Riguardo alla prova da darsi da parte dell'Agente della riscossione, valgono i seguenti principi:

a) - l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2;
b) - l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli, per il che l'estratto di ruolo "costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito ed anche ai fini della verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57;
c) - in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito, come detto, dal ruolo esecutivo.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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