Sovraindebitamento: il diritto di voto del creditore ipotecario in caso di dilazione (trentennale) del pagamento
Pubblicato il 30/08/23 08:02 [Doc.12342]
di Redazione IL CASO.it


Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Creditore ipotecario - Dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato - Diritto di voto

Il creditore ipotecario deve essere ammesso al voto non solo per la parte del credito degradata a chirografo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 3 del 2012, ma anche in relazione alla ulteriore e “sostanziale falcidia” subita a causa della dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato, con attribuzione degli interessi al tasso legale, in luogo di quello convenzionale; nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei creditori privilegiati deve essere infatti ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo.

 


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