Procedibilità del ricorso per cassazione: copie o duplicati devono recare l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento
Pubblicato il 01/09/23 08:24 [Doc.12348]
di Redazione IL CASO.it


di Maria Teresa De Luca, Avvocato Cassazionista

 

Cass. civ., sez. III, ordinanza 30 agosto 2023, n. 25472
Ricorso per cassazione - improcedibilità - omessa attestazione copia sentenza da parte cancelleria

[...] per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d'altronde, di verificare la tempestività della impugnazione nè, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.


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