All'avvocato nominato del fallimento spetta il compenso anche per la fase della conciliazione della lite
Pubblicato il 02/09/23 00:00 [Doc.12349]
di Redazione IL CASO.it


". . . Ne consegue che, avendo il legislatore previsto un compenso ulteriore per il difensore che abbia definito il giudizio con la conciliazione, l'attività svolta (che normalmente consiste in incontri con le parti, redazioni di bozze di accordo talvolta prolungate nel tempo) vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria cui va aggiunto l'aumento di un quarto.

Ne consegue che tale attività non può essere compresa nella fase di studio e considerata come "proiezione della fase decisoria", a ciò ostando anche il dato letterale dell'art. 5, il quale prevede che il compenso, nell'ipotesi di transazione, debba essere liquidato autonomamente "fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".

 


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