La direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»: i dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave non possono essere utilizzati nelle indagini sulla corruzione
Pubblicato il 09/09/23 00:00 [Doc.12366]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-162/22 | Lietuvos Respublikos generalin? prokurat?ra

La direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche» riguarda infatti solo azioni penali Un procuratore di una procura lituana è stato rimosso dalle sue funzioni dalla Procura generale lituana. Tale sanzione disciplinare gli è stata inflitta poiché avrebbe illegittimamente fornito informazioni a un indagato e al suo avvocato. Egli contesta tale decisione dinanzi ai giudici lituani. La condotta illecita che viene addebitata a tale procuratore è stata accertata sulla base di dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. A suo avviso, l’utilizzo di dati che consentono di identificare l’origine e la destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile di un indagato in procedimenti relativi a condotte illecite costituisce un’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche previste nella direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche» 1 , la lotta contro reati gravi può giustificare ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella presente causa, il giudice amministrativo supremo della Lituania adito in appello desidera sapere, in sostanza, se l’utilizzo, ai fini di un’indagine su condotte illecite di natura corruttiva, di dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, sia compatibile con tale direttiva. Con la sua sentenza odierna, la Corte afferma che detta direttiva osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel servizio pubblico.

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