La domanda di liquidazione giudiziale ad istanza di terzi non preclude l'accesso alla composizione negoziata
Pubblicato il 19/09/23 08:07 [Doc.12398]
di Redazione IL CASO.it


Composizione negoziata - Limiti all'accesso - Pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi - liquidazione giudiziale

L'art. 25 quinquies, primo alinea, CCI, laddove non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come quello volto alla liquidazione giudiziale dell'impresa, deve essere interpretato in modo coerente con le finalità della Direttiva insolvency, volte al salvataggio dell'impresa "vitale" (passibile cioè di risanamento anche mediante la ristrutturazione negoziata del debitore); il divieto in parola opera dunque nelle sole ipotesi in cui la (contestuale) procedura di liquidazione giudiziale sia stata avviata su impulso del debitore e non anche quando l'accesso allo strumento di regolazione della crisi sia stato richiesto da altri soggetti.

L'interpretazione della norma non può che essere quella che nega rilievo impeditivo alla pendenza di procedimenti giudiziali promossi dai terzi (che possono, quindi, essere paralizzati dalla richiesta di misure protettive, salva la verifica che in concreto sia perseguibile la strategia di risanamento) e attribuisce effetti preclusivi (peraltro temporanei) solo alle iniziative dell'imprenditore, in quanto sintomatiche di un suo intento dilatorio (Tribunale Bologna, 23 giugno 2023).

La decisione è in corso di pubblicazione su IL CASO.it

 


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