Appropriazione di rilevante somma di denaro liquidata dalla compagnia di assicurazioni in favore del cliente
Pubblicato il 20/09/23 09:05 [Doc.12402]
di Redazione IL CASO.it


omissis

"Eccessività della sanzione disciplinare irrogata»), il si duole del fatto che la sanzione della radiazione è manifestamente eccessiva ed è addirittura sproporzionata rispetto alla pena inflitta dal giudice penale di primo grado, al quale il CDD si è uniformato, sia pure erroneamente, quanto alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della responsabilità, per poi immotivatamente discostarsi nel trattamento sanzionatorio, omettendo altresì di valutare una serie di parametri favorevoli all’incolpato: l’incensuratezza, il notevole lasso di tempo trascorso (tredici anni) senza rilievi deontologici, lo status di praticante al momento dei fatti, l’inesperienza, le peculiari tempistiche e modalità di denuncia del fatto da parte del cliente/parte assistita.

Questo motivo di ricorso è fondato e merita di essere accolto: la sanzione ablativa [radiazione n.d.r.] risulta sproporzionata ed eccessiva anche sotto questo profilo e non si attaglia alla fattispecie concreta decisa.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012);

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso riforma la decisione impugnata in punto trattamento sanzionatorio, comminando all’avv.* la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 6 (sei).

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza."

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