Accertamento IMU: nullo se in giudizio il Comune non produce la delega
Pubblicato il 21/09/23 00:00 [Doc.12404]
di Redazione IL CASO.it


"Va precisato che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore del l'avviso, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore:

"l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova, ex Cassazione 2.12_2015, n.24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale" (da ultimo, Cassazione, Sezione V, n. 16844/2020).

Nel caso di specie -considerato che l'imposta IMU rientra tra quelle dirette -trova pertanto applicazione l'art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che prevede la nullità degli accertamenti d'ufficio qualora gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato Va precisato che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore del l'avviso, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore:

"l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova, ex Cassazione 2.12_2015, n.24492), a dimostrare l'esistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale" (da ultimo, Cassazione, Sezione V, n. 16844/2020).

Nel caso di specie -considerato che l'imposta IMU rientra tra quelle dirette -trova pertanto applicazione l'art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che prevede la nullità degli accertamenti d'ufficio qualora gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato."

 


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