Ripristino di controlli alle frontiere interne
Pubblicato il 22/09/23 08:22 [Doc.12410]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


la direttiva «rimpatri» si applica a qualunque cittadino di un paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza

Sentenza della Corte nella causa C-143/22 | ADDE e a.

Ciò vale anche qualora l’interessato sia entrato in detto territorio ancor prima di aver attraversato un valico di frontiera in cui tali controlli vengono effettuati Varie associazioni, tra cui l’associazione Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), contestano dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda). Esse sostengono che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (in prosieguo: le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri» 1 . Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza. Il Consiglio di Stato interroga la Corte di giustizia sulla questione se, qualora uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, esso possa adottare nei confronti del cittadino di un paese terzo che sia scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento sulla sola base del codice frontiere Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva «rimpatri». La Corte dichiara che, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva «rimpatri», il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento.

Segue nell'allegato


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