Interessante sentenza in tema di turbata libertà degli incanti: nella nozione di "gara" possono rientrare anche i concorsi per il reclutamento di personale?
Pubblicato il 29/09/23 00:00 [Doc.12429]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


La Corte ha risposto negativamente, evidenziando come il principio di determinatezza abbia una duplice direzione, non limitandosi a garantire, nei riguardi del giudice, «la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate», ma assicurando a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta.

E' il testo della legge - e non la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore.

L'ordinanza impugnata è basata su una interpretazione in obiettivo contrasto con il dato testuale della norma incriminatrice: una interpretazione che porta con sé il rischio di far prevalere l'intenzione dell'interprete sul dato letterale della norma, con conseguente violazione del divieto di analogia in malam partem; una interpretazione che rivela una frattura tra la struttura e la tipicità della fattispecie e l'intento dell'interprete volto a "conservare" la ratio della norma e ad evitare, direttamente o indirettamente, la creazione di "zone franche".

Il riferimento testuale ai pubblici incanti e alle licitazioni private rivela storicamente l'intento di assicurare tutela a quelle tipologie di competizioni c.d. formali che, nell'ottica dei compilatori, erano le uniche a essere state calibrate dalle norme sulla contabilità nazionale. La lettera della legge, dunque, pur interpretata nel senso estensivo indicato dalla giurisprudenza, nondimeno restringe l'area di tutela e delimita il perimetro operativo della fattispecie di cui all'art. 353 c.p. alle sole procedure indette per la cessione di un bene ovvero per l'affidamento all'esterno della esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio. Non vi è, dunque, nessun riferimento al concorsi per il reclutamento del personale.

Nel caso di specie, quindi, diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente, non si tratta di precisare, di conformare, di adattare i confini di una precetto penale che, in ragione della sua genericità, si presta sul piano testuale a interpretazioni eterogenee, ma di cambiare il testo della norma.

La formula semantica utilizzata dal legislatore - "gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private" - è chiara e, nonostante la interpretazione estensiva, non può essere ricondotta all'interno della fattispecie ciò che ad essa è aliunde, come appunto le procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

 


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