Processo tributario: divieto di ultrapetizione e di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio
Pubblicato il 07/10/23 00:00 [Doc.12461]
di Redazione IL CASO.it


Nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 54/1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico, e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.

In allegato la decisione della Cassazione n. 28533/2023


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