Giudicato cautelare, inammissibilità di nuova domanda identica e responsabilità aggravata
Pubblicato il 11/10/23 07:55 [Doc.12471]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Palermo, ordinanza, 10 ottobre 2023 – Est. Andrea Illuminati

Procedimento cautelare – Ordinanza di rigetto – Giudicato cautelare - Riproposizione domanda – Inammissibilità

In virtù del c.d. principio del giudicato cautelare previsto dall’art. 669-septies, comma 1, c.p.c., è inammissibile la domanda cautelare che riproponga le medesime istanze formulate in precedente procedimento d’urgenza concluso con il rigetto della domanda quando con il nuovo ricorso non vengano invocati mutamenti delle circostanze o dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Procedimento cautelare – Ordinanza di rigetto – Giudicato cautelare - Riproposizione domanda – Responsabilità aggravata - Sussiste

Incorre in responsabilità aggravata a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c. la parte che, vedutasi respinta una domanda cautelare con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare, la riproponga nei medesimi termini  (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata